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IMU – Imposta Municipale Propria

Servizio attivo

L’ IMU è un’imposta che si applica sugli immobili presenti sul territorio di ciascun Comune.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il servizio è destinato a possessori di immobili (persone fisiche e giuridiche) situati nel Comune di Brugherio, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

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Descrizione

IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI")
Dal 1° gennaio 2012 si applica sugli immobili (fabbricati ed aree edificabili) presenti sul territorio di ciascun Comune.

L'IMU non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze (gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7, limitatamente ad una unità per categoria) escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che continuano ad essere assoggettate all'imposta e possono usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione di € 200,00.

CASI DI ESCLUSIONE (assimilazioni all'abitazione principale) disposti dal Comune:

  • abitazione appartenenti (proprietà piena o usufrutto) ad anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

ALTRI CASI DI ESENZIONE EX LEGE

  • Casa coniugale assegnata al coniuge - a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - che la destina ad abitazione principale
  • Case appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
  • Gli immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
  • Una sola unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la medesima non risulti locata;
  • Un solo immobile adibito ad abitazione posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139-2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della residenza anagrafica e della dimora abituale, a condizione che lo stesso non risulti locato;
  • Gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D. L. n. 102-2013, convertito nella Legge n. 124-2013;
  • I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, e di quelli ad immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

CASI DI RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DELIBERATI DAL COMUNE
Sono soggetti all'Imposta Municipale Propria, calcolata nella misura del 50% della base imponibile:

  • Le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il 1° grado, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 – A8 e A9, a condizione che il contratto di comodato d'uso gratuito sia registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e che il comodante, oltre all'immobile adibito a propria abitazione principale, possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nel medesimo comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
  • I fabbricati di interesse storico o artistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
  • I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 11 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Sono soggetti all'Imposta Municipale Propria, calcolata nella misura del 75% dell'aliquota determinata dal comune – aliquota da applicare 0,46 per cento per le abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria)

  • Gli immobili adibiti ad abitazione locati a canone concordato, ai sensi della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e della Legge di Regione Lombardia n. 27 del 4 dicembre 2009.

L’ufficio tributi si occupa della gestione delle dichiarazioni IMU, dell’emissione di accertamenti e riduzioni e delle rateizzazioni.

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Come fare

L’imposta municipale propria è in autoliquidazione quindi è necessario:

  • Calcolare l’importo da pagare attraverso il seguente link Calcolo IMU 
  • Nel caso di “Ravvedimento operoso”, per omesso o parziale versamento dell’imposta, occorre effettuare il calcolo dell’imposta attraverso il seguente link Calcolo Ravvedimento (IMU e TASI)  che calcola in modo semplice, corretto e completamente automatico gli interessi e la sanzione per la regolarizzazione dell'imposta dovuta
  • Effettuare il versamento dell'IMU con il mod. F24 (sia standard che semplificato) reperibile presso tutte le Banche e gli Uffici Postali o mediante i servizi di home-banking

È possibile scaricare il modello ; il pagamento tramite F24 è gratuito.
È altresì possibile rivolgersi ai CAAF presenti sul territorio comunale.

Con questa modalità di pagamenti i cittadini possono compensare crediti IRPEF con il debito IMU / TASI.
Attenzione!
Non è possibile effettuare il contrario, cioè, compensare somme a credito IMU / TASI con il debito IRPEF.
Chi ha diritto ad un rimborso IMU/TASI dovrà necessariamente presentare apposita istanza all'Ufficio Gestione Entrate del Comune di Brugherio.
Il versamento si effettua solo per importi annui superiori a € 12,00 e con arrotondamento all'Euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario).

Si rammenta che il codice ente del Comune di Brugherio è B212.

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Cosa serve

Per la dichiarazione o gestione dell’IMU servono:

  • dati catastali dell’immobile (rendita, categoria, ubicazione),
  • estremi dell’atto di proprietà o del diritto reale (es. rogito, successione, contratto di locazione, comodato, ecc.),
  • documentazione per agevolazioni o riduzioni (es. contratto a canone concordato, residenza anagrafica),
  • eventuale autocertificazione per inagibilità/inabitabilità,
  • codice fiscale del contribuente.
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Cosa si ottiene

  • La regolarizzazione della propria posizione tributaria IMU;
  • Il corretto calcolo e versamento dell’imposta annuale;
  • L’accesso ad agevolazioni, riduzioni o esenzioni (es. fabbricati inagibili, comodati, canone concordato);
  • La possibilità di chiedere rimborsi o compensazioni se si è versato più del dovuto.
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Tempi e scadenze

  • 1ª rata: 16 giugno
  • 2ª rata (saldo): 16 dicembre

È possibile pagare in unica soluzione entro il 16 giugno.

  • Dichiarazione IMU: entro il 30 giugno dell’anno successivo all’evento che incide sull’imposta.
  • Rimborsi: possono essere richiesti entro 5 anni dalla data del versamento.
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Accedi al servizio

Canale digitale:

Canale fisico:

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Costi

La presentazione della pratica è gratuita.
L’IMU è una imposta che (salvo esenzioni o riduzioni previste dalla normativa vigente) varia in base a:

  • tipologia di immobile (es. abitazione principale categoria A/1, A/8, A/9, seconde case, aree edificabili, terreni agricoli),
  • rendita catastale rivalutata e moltiplicatori previsti,
  • aliquote e detrazioni deliberate annualmente dal Comune.

Sono previste:

  • riduzioni per fabbricati storici o inagibili,
  • riduzioni per comodati d’uso a parenti di primo grado,
  • agevolazioni per contratti a canone concordato.
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Contatti Utili

Telefono : 0392893315
Telefono : 0392893318
Telefono : 0392893389
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Più informazioni su

IMU
Per informazioni più dettagliate sull’applicazione del IMU nel Comune di Brugherio, si rimanda all’apposito Regolamento IMU e alle delibere di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.

Ravvedimento operoso

Nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta le sanzioni sono stabilite nelle misure di seguito indicate:
Valori della sanzione per il ravvedimento operoso per violazioni precedenti al 1° settembre 2024

Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del precedente ravvedimento operoso, ovvero:

  • 0.1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1.5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1.67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza.
  • 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024
Dal 1° settembre 2024 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:

  • 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90giorni dalla scadenza;
  • 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
  • 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Formula per il calcolo degli interessi al tasso legale annuo:

Imposta da versare x tasso legale d’interesse x giorni di ritardo/36500
La misura del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 del Codice Civile è pari a:

  • 0,8%         (dal 01/01/2019 al 31/12/2019)
  • 0,05%        (dal 01/01/2020 al 31/12/2020)
  • 0,01%        (dal 01/01/2021 al 31/12/2021)
  • 1,25%        (dal 01/01/2022 al 31/12/2022)
  • 5%             (dal 01/01/2023 al 31/12/2023)
  • 2,5%          (dal 01/01/2024 al 31/12/2024)
  • 2%             (dal 01/01/2025)

Ultimo aggiornamento: 27 novembre 2025, 15:34

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