Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a chiunque, a qualsiasi titolo, occupa o conduce locali, indipendentemente dall’uso a cui sono adibiti; è invece escluso il versamento per le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili. ecc.) e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio).
La superficie delle unità immobiliari assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
Descrizione
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
L’ufficio si occupa della gestione delle denunce di occupazione, cessazione, variazioni ed emissione di accertamenti e sgravi e delle rateizzazioni.
Come fare
Per attivare, modificare o cessare l’utenza TARI occorre presentare la denuncia di inizio/variazione/cessazione di occupazione dei locali entro novanta giorni solari dalla data a partire dalla quale il contribuente:
- ha iniziato ad occupare a qualsiasi titolo locali o aree tassabili in precedenza non denunciate;
- ha occupato maggiori o minori superfici dei locali o delle aree in origine denunciate;
- ha variato la destinazione d’uso dei locali o delle aree denunciate;
- ha cessato di occupare a qualsiasi titolo locali o aree tassabili in precedenza denunciate.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
La denuncia originaria o di variazione deve contenere l’indicazione del codice fiscale e degli elementi identificativi delle persone fisiche conviventi, ma non risultanti nello stato di famiglia anagrafico, dell’ubicazione, della superficie e della destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell’occupazione o della detenzione.
La denuncia può essere consegnata direttamene allo sportello o può essere spedita a mezzo posta, con raccomandata a/r allegando copia del documento d’identità, o inviata tramite posta elettronica o PEC.
Unitamente alla denuncia debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere allegata una planimetria (in copia fotostatica) dei locali denunciati, da cui possano essere rilevate le superfici imponibili.
La dichiarazione può essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche).
In caso di mancata presentazione della denuncia nel termine prescritto, il contribuente è passibile di una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggior tassa dovuta.
Cosa serve
Per presentare la richiesta servono:
- Modulo compilato e firmato (per attivazione, variazione o cessazione);
- Dati dell’utenza: superficie, destinazione d’uso, dati catastali, numero occupanti (per utenze domestiche);
- Documenti identificativi (persona fisica o giuridica);
- Eventuale documentazione per agevolazioni o esenzioni;
- In caso di utenze non domestiche, informazioni aggiuntive sull’attività svolta e codici ATECO.
Cosa si ottiene
- l'invio degli avvisi di pagamento annuali o periodici;
- l’eventuale riconoscimento di agevolazioni o riduzioni se spettanti;
- la regolarizzazione della posizione tributaria.
Tempi e scadenze
- Dichiarazione TARI: entro 90 giorni da inizio occupazione o variazione;
- Scadenze pagamento: le rate vengono stabilite annualmente dal Comune e comunicate tramite avviso (es. giugno, settembre, dicembre);
- Riduzioni/esenzioni: decorrono dal mese successivo alla richiesta, salvo casi particolari;
- Recuperi e rimborsi: possono essere richiesti in caso di cessazione, errori o variazioni comunicate
Costi
La presentazione delle dichiarazioni è gratuita.
Successivamente alla presentazione della dichiarazione il Comune provvede a calcolare il tributo dovuto.
Le tariffe TARI sono distinte tra utenze domestiche e non domestiche e sono composte da una parte fissa, riferita al costo del servizio e calcolata rispetto alla superficie dell’immobile, e da una parte variabile calcolata, per le utenze domestiche, in modo presuntivo rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare.
Le tariffe sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi relativi agli investimenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno di riferimento, sulla scorta del Piano economico finanziario (PEF), predisposto secondo la metodologia prevista dall’Autorità di Regolazione dell’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed approvato dal Consiglio comunale.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
TA.RI.
Per informazioni più dettagliate sull’applicazione della TARI nel Comune di Brugherio, si rimanda all’apposito Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI e alle delibere di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.
Esenzione per limiti di reddito
L’art. 26, c. 1 del Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20. del 04/05/2023, prevede l’esenzione dal tributo per i locali adibiti a civile abitazione posseduti da soggetti appartenenti a nuclei familiari che presentino una certificazione ISEE ORDINARIO uguale o inferiore al Livello Economico Garantito o Minimo Vitale, così come definito nel Regolamento per la disciplina dell’erogazione di interventi e servizi sociali del Comune di Brugherio, cioè un importo annuo lordo (su 13 mensilità) della pensione minima da lavoro dipendente erogata dall’INPS.
L’esenzione sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
Riduzione per compostaggio degli scarti organici da parte delle utenze domestiche
L’art. 24, comma 2 del Regolamento TARI dispone che, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza, corredata di idonea documentazione, anche fotografica, in cui si attesti l’avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la eventuale cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.
Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2025, 11:07